Vai ai contenuti
Beni culturali e paesaggio
DOSSIER SULLA NECESSITÀ DI ASSICURARE LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE ED AMBIENTALE PRESENTE NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE MEDIANTE GLI ELABORATI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE. AGGIORNAMENTO DELLA CARTA PER LA QUALITÀ E INSERIMENTO DI UN ELABORATO IN CUI SIANO REGISTRATI TUTTI I VINCOLI DI TUTELA CULTURALI E PAESISTICI OGGI VIGENTI

Redazione a cura del Consigliere Emilio Giacomi, nell’ambito del Gruppo di lavoro per il Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio, gennaio 2021


Capitolo 1. La tutela del patrimonio culturale e paesistico presente nel territorio del Comune di Roma attraverso il Piano Regolatore Generale del Comune di Roma del 1965

Il territorio di Roma Capitale, nonostante le pesanti manomissioni cui è stato sottoposto dallo sviluppo urbanistico della città in un secolo e mezzo dall’Unità d’Italia fino ad oggi, è tuttora caratterizzato ancora dalla presenza di un patrimonio culturale e paesistico di importantissimo valore.
 
Agli inizi degli anni ’50 del secolo scorso la città di Roma cominciava la sua rapida e disordinata espansione verso il Suburbio (ossia la parte di Campagna romana compresa tra la cinta delle Mura Aureliane ed il Grande Raccordo Anulare) e poi verso l’Agro romano (ossia la parte di Campagna romana compresa tra il Grande Raccordo Anulare ed i confini del Comune di Roma), divorando ettari di un territorio straordinariamente ricco di testimonianze storiche ed archeologiche. Proprio in quegli anni, nell’ampio dibattito intorno all’elaborazione del Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma, destinato per la prima volta ad includere l’intero Agro romano, attraverso la distinzione tra zone di espansione urbanistica e zone invece non edificabili, cominciava a prendere forma l’istanza di conservazione ambientale e paesistica di ampie zone del Suburbio e dell’Agro romano. Si profilava così la possibilità di affidare la salvaguardia del territorio, oltre che a interventi di natura vincolistica ai sensi della legislazione vigente in materia di tutela storico-artistica (Legge 1089/39) e paesaggistica (Legge 1497/39), anche e soprattutto ad una attenta pianificazione urbanistica, che mirasse alla conservazione non solo del singolo monumento, ma anche del contesto territoriale di appartenenza.
 
Peraltro già la Legge urbanistica statale n. 1150 del 17.8.1942 aveva prescritto che “il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale.  Esso deve indicare essenzialmente: … 5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico …”.
 
In effetti il PRG del Comune di Roma adottato nel 1962 ed approvato con DPR del 18.12.1965 conteneva dei vincoli urbanistici di rispetto finalizzati alla conservazione sia dei complessi rurali e degli antichi casali sia delle preesistenze archeologiche.
 
Infatti l’art. 17,  punto 7 delle Norme Tecniche di Attuazione individua il “vincolo monumentale”, graficizzato sulle planimetrie del PRG con perimetro rosso tratteggiato: “In corrispondenza delle località individuate con il simbolo di avanzi archeologici o di costruzioni di interesse storico, monumentale, panoramico o ambientale, nessuna licenza di costruzione, ampliamento o trasformazione può essere rilasciata senza il preventivo benestare della Sovraintendenza ai Monumenti e, ove trattasi di ruderi archeologici, anche della Sovrintendenza delle Antichità di Roma I”.


Figura 1. Vincolo monumentale di PRG a tutela delle ville romane dell’area di Torre spaccata

Nelle planimetrie dello strumento urbanistico del Comune di Roma precedente a quello attuale erano pertanto presenti numerosi beni tutelati dal vincolo urbanistico sopra richiamato. La tutela urbanistica di detti beni non risulta tuttavia essere stata trasferita negli elaborati del vigente PRG, adottato nel 2003 ed approvato nel 2008.

Inoltre l’art. 17, punto 6) delle Norme Tecniche di Attuazione del precedente PRG individuava il “vincolo archeologico e paesistico”, graficizzato sulle planimetrie del PRG con tratteggio inclinato a 45 ° con interlinea 12 mm: si trattava delle aree tutelate da vincolo archeologico ex Lege 1089/39 e/o da vincolo paesistico ex Lege 1497/39. Ogni trasformazione era quindi subordinata al rilascio della autorizzazione archeologica o paesistica da parte della competente Soprintendenza.


Figura 2. Vincolo archeologico e paesistico di PRG su Villa Ada, Foglio 15 N.

Capitolo 2. La “Carta storica archeologica monumentale e paesistica del Suburbio e dell’Agro romano”,  detta in breve “Carta dell’Agro”

L’alta concentrazione di beni culturali ed ambientali nel territorio del Comune di Roma aveva portato il DPR del 18.12.1965, con cui fu approvato il PRG adottato nel 1962, a prescrivere la redazione di una mappa che dovesse censire le aree e gli elementi di interesse storico-archeologico, monumentale, artistico e paesistico.
 
Detta richiesta fu poi riaffermata con forza nel D.M. 4876 del 6.12.1971, con cui venne approvata la Variante Generale al PRG adottata nel 1967. In esso veniva infatti prescritto che tale “mappa da allegare al Piano Regolatore” avrebbe dovuto “comportare, tra l’altro, tutta una serie di variazioni di destinazioni di zona, di revisione dei relativi confini, nonché la sovrapposizione di vincoli di rispetto monumentale derivanti dalla conoscenza degli elementi contenuti in un documento di siffatta importanza”.
 
Anche la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 6.3.1979, con cui venne approvata la Variante Generale al PRG adottata nel 1974, ribadì essere “inoltre necessario invitare ancora una volta il Comune di Roma ad una sollecita adozione della Carta Storica dell’Agro romano, con le modalità e le fasi indicate nel D.M. 6.12.1971, n. 4876”. La stessa D.G.R.L. constatò che “inoltre la stessa salvaguardia di quella parte del territorio comunale interessata da preesistenze storiche, archeologiche e monumentali, articolata secondo quanto rappresentato dal Comune, sulla base degli studi eseguiti dalla competente Ripartizione X dello stesso Comune, non sembra assicurare nella misura auspicabile, data la non completa e definitiva, anche sotto l’aspetto formale, rilevazione e localizzazione delle stesse preesistenze, come può dedursi dalla mancanza tra gli atti di una probante cartografia e di una completa normativa di tutela”.


Figura 3. Stralcio di un Foglio della Carta dell’Agro romano con legenda.

La “Carta storica archeologica monumentale e paesistica del Suburbio e dell’Agro romano”, detta in breve “Carta dell’Agro”, venne infine elaborata ed approvata dal Comune di Roma con Delibera di Giunta Municipale n. 959 del 18.3.1980. Si tratta di una mappa che graficizza su 38 fogli in scala al 10.000 (la stessa dei fogli di zonizzazione del PRG) migliaia e migliaia di elementi di interesse culturale ed ambientale presenti nel territorio del Comune di Roma nella loro esatta ubicazione e secondo una precisa simbologia, definendone la natura, la consistenza, l’epoca e lo stato di conservazione.
 
In detta Carta sono stati così registrati:
 
  • Beni di sviluppo lineare, come gli antichi tracciati stradali, gli antichi acquedotti nel loro tracciato emergente o sotterraneo, le alberature, i fossi, etc.
  • Beni di sviluppo areale, come le aree archeologiche, le necropoli, le catacombe, i siti preistorici, i boschi, le macchie, i fondo valle, etc.
  • Beni puntiformi, come i monumenti funerari e le tombe antiche, i templi, le ville, i castelli, le torri, i casali, i manufatti industriali, etc.


Figura 4. Carta dell’Agro romano e area del Parco archeologico di Centocelle, Foglio 25 N.

Tuttavia con la D.C. 959 del 18.3.1980 il Comune di Roma si limitò semplicemente ad approvare la Carta medesima, senza tuttavia garantire la tutela del patrimonio culturale ed ambientale in essa inventariato. A tale riguardo vanno fatte le seguenti considerazioni:
 
  1. Il D.M. n. 4876 del 6.12.1971 aveva prescritto che “il Comune di Roma provveda ad adottare la Carta dell’Agro, integrata dai corrispondenti vincoli operativi, al fine di poterla utilizzare quale strumento urbanistico di verifica per la salvaguardia” del patrimonio culturale ed ambientale. Invece la D.C. 959 del 18.3.1980 ridusse la Carta a mero “riferimento propedeutico alla pianificazione urbanistica”, dizione del tutto impropria e priva di ogni significato vincolante.
  2. Il D.M. medesimo aveva invece espressamente prescritto al Comune di Roma di tutelare i beni registrati nella Carta dell’Agro attraverso l’adozione di una “organica variante al piano regolatore” e di un più idoneo assetto delle zone interessate”. Invece la D.C. 959 del 18.3.1980 dette genericamente mandato agli Uffici comunali di “procedere alla elaborazione degli strumenti ed atti urbanistici” necessari alla tutela: ulteriore disposizione questa quanto mai imprecisa, che non prescrive né i tempi, né l’obbligatorietà di trascrizione integrale delle indicazioni di tutela contenute nella Carta dell’Agro,  in destinazioni di zona idonee o comunque compatibili con le esigenze di tutela.

Successivamente il Comune di Roma con D.G.M. n. 11527 del 27.11.1988 approvò una versione aggiornata della Carta dell’Agro, elaborata dagli uffici comunali in collaborazione con le Soprintendenze statali competenti per territorio e per argomento.

Capitolo 3. La Carta dell’Agro e la Variante delle Certezze del 1997

Con la Delibera Consiliare n. 92 del 29.5.1997 il Comune di Roma ha adottato la cosiddetta “Variante delle Certezze”. Con questo atto l’Amministrazione ha inteso “acquisire all’interno della struttura normativa del Piano delle certezze le valenze di tutela contenute nella Carta storica archeologica monumentale e paesistica del suburbio e dell’Agro romano. Tale Carta censisce sull’intero territorio comunale oltre 6000 elementi di interesse storico che dovranno essere attentamente verificati. Poiché la complessità di tale operazione richiede tempi che travalicano l’adozione del Piano delle Certezze, l’Amministrazione ritiene opportuno inserire una norma transitoria che, recependo le tavole della Carta dell’Agro come allegati del vigente PRG, garantisca la tutela dei beni censiti nella suddetta Carta”.
E’ stata quindi introdotta nelle NTA dell’allora vigente PRG una normativa transitoria (Art. 16 bis, punto 7 bis), la quale ha previsto l’obbligo di acquisire un parere preventivo dalle Soprintendenze statali competenti, motivato in riferimento alle caratteristiche e alla rilevanza dei beni coinvolti nell’intervento e già individuati nella CdA.
Inoltre, fin da ora, il Piano delle Certezze assume – graficizzandoli con apposito simbolo –un numero definito di beni, già individuato nella Carta dell’Agro, in quanto emergenze storiche e archeologiche accertate, secondo l’elenco e gli elaborati cartografici trasmessi dal Sovrintendente comunale. Per questi beni il Piano prevede che debba essere riservata una fascia di rispetto inedificabile minima di 50 metri”. L’elenco in questione, contenente circa 1.200 beni censiti nella Carta dell’Agro e ritenuti “beni certi” in quanto “emergenze storiche ed archeologiche accertate”, è presente nell’Allegato G alla Relazione che accompagna la D.C. in questione.
A tale riguardo va rilevato che omettendo di fare ricorso all’imposizione di vincoli urbanistici, e prevedendo invece solo l’obbligo di acquisire un parere non vincolante dalle competenti Soprintendenze, la tutela dei beni censiti nella Carta dell’Agro non viene ad essere garantita. Infatti viene prescritto un parere preventivo e non un benestare vincolante, parere da rilasciarsi comunque entro il termine di 60 giorni a prescindere dall’esecuzione di saggi conoscitivi, ed in assenza del quale la pratica autorizzativa viene comunque definita da parte degli uffici comunali.
La Variante delle Certezze è stata poi approvata dalla Regione Lazio con DGRL n. 856 del 10.9.2004. Con questo atto la Regione avrebbe potuto rimediare alla mancata tutela dei beni registrati nella Carta dell’Agro. Infatti la Regione avrebbe potuto utilizzare lo strumento offerto dall’art. 3 della Legge 765 del 6.8.1967, che ha modificato ed integrato l’art. 10 della Legge urbanistica nazionale n. 1150 del 17.8.1942. Detto art. 3 prevede infatti la possibilità da parte della Regione di apportare, in sede di approvazione dello strumento urbanistico comunale e delle successive varianti, delle modifiche d’ufficio ritenute indispensabili per assicurare “c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici … Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il Ministero della Pubblica Istruzione (allora competente per i beni culturali e per il paesaggio), che può anche adottare prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse storico-artistico”.

Capitolo 4. Il recepimento nel vigente PRG di Roma Capitale dei soli “beni certi” della Carta dell’Agro già individuati dalla Variante delle Certezze

Nel vigente PRG di Roma Capitale, adottato con D.C. 33 del 18.3.2003 e poi approvato con D.C. 18 del 12.2.2008, viene introdotto l’elaborato gestionale G1. “Carta per la Qualità”, adottato nella sua forma grafica appunto con la succitata D.C. 33/2003.
“L'unicità del patrimonio storico di Roma - e la sua diffusione su tutto il territorio comunale - è una immensa risorsa anche per garantire qualità alle future trasformazioni. In 34 tavole a scala 1:10.000 è descritto l'intero panorama di questa ricchezza dagli impianti urbani con i relativi spazi pubblici ai beni archeologici, alla struttura di ogni tessuto della Città storica fino alle architetture contemporanee”. La Carta per la Qualità è inoltre costituita anche dalla “Guida per la Qualità degli interventi” G2 e dagli Allegati alla Guida G2. La quantità di informazioni relative all’area centrale della città ha reso altresì necessaria la loro distribuzione in tre carte tematiche:

  • Tavola g1_a: Morfologia degli impianti urbani;
  • Tavola g1_b: Edifici con tipologia edilizia speciale;
  • Tavola g1_c: Preesistenze archeologiche-monumentali

Dette tavole vengono richiamate nella presentazione della struttura organizzativa del PRG tra gli elaborati gestionali al sottostante link:


Sulla Carta per la Qualità dovrebbero essere visualizzati, mediante tematismi areali e puntiformi, tutti gli elementi che, per la loro valenza di testimonianza storica, contribuiscono a configurare le diverse “parti urbane” della città e del suo territorio.
Il contenuto e la gestione della Carta per la Qualità sono pertanto disciplinati dall’art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del vigente PRG di Roma Capitale, approvato con D.C. n. 18 del 12.2.2008. Il comma 1 del suddetto articolo 16 prescrive che “nell’elaborato G1. “Carta per la Qualità”, e nel connesso Sistema informativo messo a disposizione dal Comune, sono individuati gli elementi che presentano particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conservare e valorizzare. Tali elementi sono così articolati:

    1. Morfologie degli impianti urbani
    2. Elementi degli spazi aperti
    3. Edifici con tipologia edilizia speciale
    4. Edifici e complessi edilizi moderni
    5. Preesistenze archeologiche e monumentali
    6. Deposito archeologico e naturale nel sottosuolo
    7. Locali e attività di interesse storico,  artistico, culturale.


Figura 5. Carta per la Qualità e area del Parco archeologico di Centocelle, Foglio G1.18

Per quanto attiene al patrimonio culturale ed ambientale già censito nella Carta dell’Agro, sono stati inseriti nella Carta per la Qualità i 1.200 “beni culturali certi” già individuati dalla Variante delle Certezze nell’Allegato “G” alla Relazione che ha accompagnato la Delibera di adozione della Variante medesima, ed inoltre è stata avviata una verifica degli elementi censiti nella Carta dell’Agro ma non inclusi nel succitato Allegato “G”, per valutare la possibilità di includerli o meno nella Carta per la Qualità.
 
A tale proposito si richiama l’attenzione sui beni archeologici presenti territorio di Roma Capitale all’interno del G.R.A., ricadenti in aree che non sono state interessate dai PTP 15 Roma adottati ed approvati dalla Regione Lazio. Questi beni, sebbene censiti dalla Carta dell’Agro, risultano essere rimasti esclusi dalla attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesistici diffusi tutelati ope legis, tra cui le “zone di interesse archeologico” di cui all’art. 142, comma 1, lettera m).


Figura 6. Mosaico dei PTP 15 Roma.
 
 
Nel Verbale di condivisione del 16.12.2015 sottoscritto da Mibac e Regione Lazio con cui si è conclusa la fase di co-pianificazione congiunta sviluppatasi dal 2013 al 2015, nei riguardi della verifica e definitiva validazione della ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni di interesse archeologico viene precisato che “la ricognizione delle aree di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera m) del Codice … è stata effettuata sulla base delle aree individuate dai PTP del Lazio. I perimetri di tali aree sono stati verificati, confermati e/o modificati e integrati con il contributo delle soprintendenze archeologiche competenti per il territorio …”.
 
A tale riguardo va considerato che i PTP adottati ed approvati dalla Regione Lazio non coprivano tutto il territorio di Roma Capitale, lasciando scoperto non solo la quasi totalità della parte presente dentro la cinta delle Mura aureliane, ma anche ampi settori del territorio compresi tra detta cinta e il GRA.


Figura 7. Porzione del territorio di Roma Capitale escluso dalla pianificazione paesistica del PTP 15 Roma.

L’esame della Tavola B 24 374 relativa alla parte centrale del territorio di Roma Capitale e comprendente l’area all’interno del GRA, sia nella Edizione dicembre 2015 scaturita dalla attività congiunta di co-pianificazione Mibac-Regione Lazio, sia nella Edizione dicembre 2019 approvata con DCR 5 del 2.8.2019, permette di rilevare la mancata oppure incompleta registrazione di numerosi beni archeologici peraltro già registrati nella Carta dell’Agro romano approvata nel 1988, oppure scoperti e portati alla luce in epoca successiva.
 
Gli elaborati cartografici della Carta per la Qualità sono visibili nel sito informatico di Roma Capitale solo nella versione pubblicata nel 2003 in occasione della adozione del vigente PRG, e quindi aggiornate al 2003, e sono consultabili al sottostante indirizzo informatico di Roma Capitale.

 http://www.urbanistica.comune.roma.it/prg-adottato/prg-adottato-elaborati-gestionali/prg-adottato-g1.html

A tale riguardo si riscontrano notevoli difficoltà di consultazione del contenuto delle Tavole della Carta per la Qualità soprattutto per quanto attiene alle tavole al 10.000, non essendo i beni in esse registrati caratterizzati da una designazione riferita ad elenchi contenenti la descrizione del bene. A tale proposito si sollecita un aggiornamento della suddetta Carta per la Qualità, fino ad oggi peraltro mai aggiornata, sebbene l’art. 16, comma 12, delle NTA ne preveda l’aggiornamento periodico ogni due anni.

È peraltro possibile acquisire le informazioni sul territorio e sul censimento degli elementi nella Carta per la Qualità nel Geoportale di Roma Capitale, accedendo al servizio di Nuova Infrastruttura Cartografica (NIC):

 
Per interventi su edifici o complessi edilizi censiti nella Carta per la Qualità e non tutelati per legge (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42- "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137") è necessario acquisire il parere della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, ai sensi dell’articolo 16, comma 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale.

Il parere è preventivo, obbligatorio e vincolante e viene espresso entro 60 giorni, decorsi i quali è da intendersi favorevolmente reso, ai sensi legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Nel caso in cui i beni inseriti nella Carta per la Qualità siano già tutelati per legge, l’approvazione degli interventi di trasformazione che riguardano i beni in questione è invece subordinata invece al parere favorevole delle Soprintendenze statali competenti o della Regione, secondo le rispettive competenze” (art. 16, comma 9 delle NTA).  

A tale riguardo va comunque tenuto presente che i beni immobili di interesse archeologico in proprietà del Comune di Roma sono stati tutelati ipso facto per legge dal vincolo archeologico della Legge 1089 del 1.6.1939 (articolo 4). Oggi infatti sono tutelati dal vincolo culturale dell’art. 10, comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio tutti i beni appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali (e quindi i Comuni) “che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”.

Inoltre va tenuto presente che i casali identificati nella Carta dell’Agro romano e nella Carta per la Qualità del PRG vigente sono tutelati ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettera l) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii).

A tale riguardo si ritiene pertanto necessario evidenziare nella Carta per la Qualità tutti i beni culturali che sono tutelati, non solo quelli oggetto di specifico provvedimento di tutela (declaratoria ai sensi dell’art. 13 del Codice), ma anche quelli tutelati per legge essendo in proprietà al Comune di Roma o ad altro ente pubblico, trattandosi infatti di beni per i quali è necessario per ogni approvazione degli interventi di trasformazione il preventivo parere favorevole delle Soprintendenze statali competenti o della Regione, secondo le rispettive competenze.

Il comma 2 dell’art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG precisa a tal proposito che nella Carta per la Qualità “sono altresì inseriti di diritto i beni culturali immobili ed i beni paesaggistici tutelati ai sensi degli articoli 10, 136 lettere a), b), c), e 142 comma 1, lettera m) del D.L. 42 del 22.1.2004”. Questa Norma prescrive quindi che nella Carta per la Qualità siano presenti sia seguenti beni:

  • beni culturali tutelati dalla Parte seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 10 del Codice, corrispondente al vicolo archeologico e monumentale della precedente Legge 1089/39),
  • beni paesistici oggetto di declaratoria, art. 136 del Codice, corrispondente al vincolo paesistico della precedente Legge 1497/39),
  • beni paesistici costituiti dalle “zone di interesse archeologico”, art. 142, comma 1, lettera m del Codice.

A tale riguardo fa fatto presente che nella Carta per la Qualità andrebbero inseriti anche gli altri beni paesistici diffusi, ossia le aree tutelate per legge dal vincolo paesistico di cui all’art. 142, comma 1 del Codice non menzionati dall’art. 16, comma 2 delle NTA del vigente PRG di Roma Capitale, non ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo A e B ai sensi del D.I. 1444 del 1.4.1968:

    1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia
    2. erritori contermini ai laghi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia
    3. i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua pubblici e le relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna
    4. le montagne per la parte eccedente i 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e le isole.
    5. i ghiacciai e i circhi glaciali
    6. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.
    7. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento
    8. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici
    9. le zone umide
    10. i vulcani
    11. le zone di interesse archeologico                   

Inoltre nella Carta per la Qualità dovrebbero essere inseriti anche gli ulteriori beni paesistici individuati dal piano paesistico ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera d), registrati nelle Tavole B del Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio:
 
  • Aree agricole identitarie della Campagna romana e delle bonifiche agrarie
  • Insediamenti urbani storici e territori contermini
  • Borghi dell’architettura rurale e beni singoli identitari dell’architettura rurale e relativa fascia di territorio contermine
  • Beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini
  • Canali delle bonifiche agrarie e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di ml 150 ciascuna
  • Beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e la relativa fascia di territorio contermine

Capitolo 5. La “Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici di Roma” (detta brevemente “Carta dei vincoli”), allegato della Carta per la Qualità
 
Roma Capitale ha provveduto durante le fasi di elaborazione, adozione ed approvazione del vigente PRG a realizzare un allegato all’elaborato gestionale G1. “Carta per la Qualità”, denominato “Carta dei beni Culturali e Paesaggistici di Roma”, articolata in 4 fogli al 5.000 per la parte centrale della Città (corrispondenti ad alcuni dei Fogli al 5.000 degli elaborati Sistemi e Regole), e in 31 fogli al 10.000 per l’intera estensione del territorio comunale (corrispondenti ai fogli al 10.000 degli elaborati Sistemi e Regole del vigente PRG). In detta “Carta dei beni Culturali e Paesaggistici”, altrimenti detta “Carta dei vincoli”, risultano essere stati raccolti e graficizzati sia i vincoli culturali (archeologici e monumentali) sia i vincoli paesistici oggetto di declaratoria apposti sul territorio di Roma Capitale.



Figura 8. Estratto del Foglio C della Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici di Roma

Detta “Carta dei beni Culturali e Paesaggistici di Roma“ risulta essere stata aggiornata al 2007.

L'Art. 7 della Legge Urbanistica n. 1150 del 17. 8.1942, riformulato dall' Art. 1 della Legge n. 1187 del 19.11.1968, prescrive che "il Piano Regolatore Generale deve indicare essenzialmente ... 5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico".

La stessa Legge Regionale del Lazio n. 72 del 12.6.1975, relativa ai "Criteri da osservare in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali", prescrive all' Art. 3 che " le Amministrazioni comunali sono tenute a porre a base della redazione degli strumenti urbanistici una accurata analisi del territorio dalla quale risultino ... c) le zone sottoposte a vincolo idrogeologico ed ai vincoli di cui alla Legge 29.6.1939, n. 1497, d) gli elementi di interesse storico-artistico e le zone archeologiche vincolate o da vincolare ...”. Detta norma deriva dalla necessità che il piano urbanistico debba assicurare “la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici” (art. 10 della Legge 1142/1942). Inoltre in presenza di vincoli gli strumenti urbanistici attuativi devono essere sottoposti alla Soprintendenza prima della loro adozione (art. 16 Legge 1150/1942).

Va considerato che l’esistenza e la conoscenza di un elaborato del PRG che indichi “i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico” permette ai componenti del Consiglio Comunale di verificare la compatibilità degli strumenti urbanistici generali e degli strumenti urbanistici attuativi con la tutela dei beni culturali e paesistici in sede di adozione degli strumenti urbanistici medesimi. Detto elaborato permette inoltre ai componenti del Consiglio Regionale di verificare la suddetta compatibilità in sede di approvazione degli strumenti urbanistici in questione. Infine la presenza di detto elaborato permette anche ai singoli cittadini ed alle associazioni di poter verificare se e come gli strumenti urbanistici si coordinino e siano coerenti con la tutela, in modo tale da poter osservare e contro osservare democraticamente il processo di pianificazione nei riguardi della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale presente nel territorio.

La disponibilità di un elaborato che indichi “i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico” permette altresì alle strutture centrali e periferiche di Roma Capitale (Dipartimenti e Municipi) competenti per la gestione del territorio di poter svolgere le proprie funzioni relative al rilascio di autorizzazioni edilizie, anche di quelle in sanatoria, sulla base della conoscenza dei provvedimenti di tutela culturale e paesistica vigenti sul territorio comunale.

Inoltre la disponibilità di un elaborato che indichi le aree e gli immobili tutelati per legge dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è fondamentale per poter svolgere la necessaria vigilanza urbanistico-edilizia ai sensi dell’art. 27 del DPR 380/2001 da parte delle strutture centrali e periferiche di Roma Capitale (Dipartimenti, Municipi e Corpo di Polizia Urbana di Roma Capitale).

Il comma 2 dell’art. 27 del DPR 380/2001 prescrive infatti che “ Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004) il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 42 del 2004) o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora Parte terza del d.lgs. n. 42 del 2004), il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Risulta che la “Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici di Roma”, prescritta sia dalla Legge urbanistica nazionale 1142/1942, sia dalle stesse NTA del vigente PRG, sebbene sia allegato fondamentale della Carta per la Qualità, non è stata tuttavia allegata agli elaborati con cui il vigente PRG è stato adottato nel 2003 e poi approvato nel 2008, né è stata pubblicati sul sito del Comune di Roma nell’indirizzo informatico sopra indicato.

Pertanto la Sezione romana di Italia Nostra con nota prot. 6536/19 del 3.9.2019 ha sollecitato l’Amministrazione di Roma Capitale a pubblicare urgentemente la suddetta Carta dei beni Culturali e Paesaggistici di Roma.

Con nota prot. QI 172996 del 11.11.2019 del Dipartimento PAU di Roma Capitale è stata respinta la richiesta di pubblicazione della Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici d Roma assieme agli altri elaborati del PRG, pur essendo la stessa un allegato fondamentale della Carta per la Qualità, così come prescritto dall’art. 7, comma 5, della Legge urbanistica nazionale 1150 del 17.8.1942 e dallo stesso art. 16, comma 2 delle NTA. A motivazione di tale diniego è stato portato l’argomento che “poiché i dati riportati nella “Carta dei vincoli” potrebbero non essere aggiornati e/o essere in corso di modifica da parte dell’Organo preposto, in questo momento le carte prodotte sono ad uso esclusivo degli uffici dell’Amministrazione comunale e hanno valore esclusivamente documentativo, e non probatorio, dei vincoli sovraordinati, la cui certificazione rimane di esclusiva competenza dei rispettivi organi preposti”.
 
Va considerato che oggi i beni paesistici tutelati da vincolo paesistico in base all’articolo 134 del vigente Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (art. 134 del Codice) sono di tre tipi:

    1. I beni paesistici individuati mediante declaratoria (D.M. oppure Delibera Regionale), ex art. 136 del Codice
    2. I beni paesistici diffusi tutelati per Legge: coste, fiumi, boschi, parchi e riserve nazionali o regionali, zone di interesse archeologico, etc, ex Lege Galasso 431/1985 ed oggi art. 142 del Codice
    3. Gli ulteriori beni paesistici individuati dai Piani Paesistici regionali ex art. 143, lettera d) del Codice

L’attuale “Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici di Roma”, detta anche “Carta dei vincoli”, aggiornata al 2007 non risulta registrare le tipologie di vincoli paesistici richiamati dalle lettere b) e c) dell’art. 134 del Codice e sopra indicati.

Inoltre né la suddetta “Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici di Roma”, detta anche “Carta dei vincoli”, aggiornata al 2007, e neppure i Fogli della Carta per la Qualità risultano registrare i vincoli urbanistici di tutela già presenti nelle planimetrie del precedente PRG del 1965, e corrispondenti in particolare al vincolo di rispetto monumentale già graficizzato sulle planimetrie del PRG con perimetro rosso tratteggiato e confermato dalla Variante delle Certezze adottata nel 1997 ed approvata nel 2004. “Recita a tale riguardo l’art. 17, punto 7 delle NTA del precedente PRG di Roma Capitale aggiornato al 2004: “In corrispondenza delle località individuate con il simbolo di avanzi archeologici o di costruzioni d interesse storico, monumentale, panoramico o ambientale nessuna licenza di costruzione, ampliamento o trasformazione può essere rilasciata senza il preventivo benestare della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e, ove trattasi di ruderi archeologici, anche delle Soprintendenze alle Antichità competenti nel territorio di Roma. Ciascuna di dette Soprintendenze potrà disporre che vengano preventivamente effettuati saggi di ricognizione e rilevamenti a carico del proprietario”.

Capitolo 6. Proposte e richieste nei riguardi della “Carta per la Qualità” e della “Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici di Roma” (detta brevemente “Carta dei vincoli”)

Vengono di seguito elencate le proposte e richieste riguardanti alcuni necessari provvedimenti da adottare nei riguardi del vigente PRG di Roma Capitale, al fine di assicurare a livello urbanistico la tutela del patrimonio culturale e paesistico presente nel territorio del Comune di Roma.

    1. Mantenimento della tutela urbanistica effettuata tramite i vincoli monumentali di cui all’art. 17, punto 7 delle NTA (perimetro con linea spezzata rossa), indicati nelle planimetrie del precedente PRG del 1965, trasferendola negli elaborati del vigente PRG del 2008.
    2. Aggiornamento della Carta per la Qualità, previsto peraltro con periodicità biennale dall’art. 16, comma 2 delle NTA, completando la verifica degli elementi censiti nella Carta dell’Agro ma non inclusi nel succitato Allegato “G” alla Variante per le Certezze, già avviata nella fase di formazione ed adozione del vigente PRG, per valutare la possibilità di includerli o meno nella Carta per la Qualità. Questa attività va sviluppata prioritariamente nei riguardi dei beni archeologici presenti nelle aree all’interno del GRA rimaste escluse dall’attività di ricognizione svolta dal 2013 al 2015 congiuntamente da Mibact e Regione Lazio e finalizzato all’adeguamento del PTPR adottato nel 2007.
    3. Individuazione dei beni di proprietà comunale registrati nella Carta dell’Agro romano e nella Carta per la Qualità, tutelati dal vincolo culturale in base all’art. 10, comma 1 del Codice dei Beni Culturale e del Paesaggio, nonché dei casali della Campagna romana tutelati ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettera l), per la cui trasformazione è necessaria anche l’autorizzazione della Soprintendenza di Stato.
    4. Pubblicazione anche sul sito web di Roma Capitale delle planimetrie aggiornate della Carta per la Qualità, analogamente a tutti gli altri elaborati cartografici prescrittivi e gestionali.
    5. Verifica, aggiornamento e pubblicazione della Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici di Roma (Carta dei vincoli), facendovi rientrare tutti i beni individuati dall’art. 16, comma 2 delle NTA: beni culturali declarati (art. 10 del Codice), beni paesistici declarati (articolo 136) e le “zone di interesse archeologico” (articolo 142, comma 1, lettera m). Trasmissione della carta medesima a tutti gli uffici competenti di Roma Capitale, e sua pubblicazione sul sito web di Roma Capitale..
    6. Integrazione della Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici di Roma (Carta dei vincoli) anche con tutti gli altri beni paesistici diffusi tutelati per legge (articolo 142, comma 1, lettere da a ad l) e con i beni paesistici individuati dal PTPR del Lazio (articolo 143, comma1 del Codice).
Torna ai contenuti