Sezione di Roma
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LO STATUTO E IL REGOLAMENTO DELLE SEZIONI
L’Associazione Italia Nostra, costituita il 29 ottobre 1955 e riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958,  Nr. 1111, ha lo scopo di concorrere alla tutela e alla valorizzazione  del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione.
Italia Nostra, associazione di promozione sociale, è ente del terzo settore ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, non ha scopi di lucro ed ha durata indeterminata.

LO STATUTO
ART. 1 DENOMINAZIONE, SCOPO E DISCIPLINA APPLICABILE
L’Associazione Italia Nostra APS, costituita il 29 ottobre 1955 e  riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958  n. 1111, ha lo scopo di concorrere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione.
Italia Nostra, associazione di promozione sociale, è ente del terzo  settore ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, non ha scopi di lucro ed ha durata indeterminata.

In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del d.lgs. 117/2017, l’Ente, di seguito detto “Associazione”, ha  l’obbligo di inserire l’acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 SEDE
L’Associazione ha sede in Roma. L’Associazione si articola in Sezioni con almeno 15 (quindici) Soci e in Consigli regionali. Può istituire Uffici di corrispondenza e rappresentanza all’estero.

Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune  può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici  competenti.

ART. 3 OGGETTO DELLE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche,  solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l’Associazione ha lo scopo di garantire il riconoscimento dei diritti e degli interessi  collettivi e diffusi relativi alla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale e ambientale.

Le finalità associative sono raggiunte mediante l’esercizio, in via  esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di  cui alle lettere d), e), f), g), i), k) e z) dell’art. 5 del d.lgs.  117/2017 (Codice del Terzo Settore).
Per il conseguimento dei propri scopi l’Associazione in particolare potrà:

a. promuovere azioni per la tutela, la conservazione e la  valorizzazione dei beni culturali, dell’ambiente, del paesaggio urbano,  rurale e naturale, dei monumenti, dei centri storici e della qualità  della vita;
b. contribuire alla crescita della consapevolezza ambientale e del rispetto della natura da parte dei cittadini e delle imprese;
c. stimolare l’applicazione delle leggi di tutela e promuovere  l’intervento dei poteri pubblici allo scopo di evitare le manomissioni  del patrimonio storico, artistico ed ambientale del Paese e di  assicurarne il corretto uso e l’adeguata fruizione;
d. stimolare l’adeguamento della legislazione vigente al principio  fondamentale dell’art.9 della Costituzione, alle convenzioni  internazionali in materia di tutela dei patrimoni naturali e  storico-artistici ed in particolare alle direttive della Unione Europea e  del Consiglio d’Europa;
e. collaborare alle attività ed iniziative aventi gli stessi fini;
f. sollecitare quanto opportuno, anche mediante agevolazioni fiscali e  creditizie, per facilitare la manutenzione dei beni culturali ed  ambientali e il loro pubblico godimento;
g. sollecitare anche mediante agevolazioni fiscali le donazioni allo  Stato di raccolte o beni di valore storico, artistico e naturale al fine  di una migliore valorizzazione;
h. promuovere l’acquisizione da parte dell’Associazione di edifici o  proprietà in genere, di valore storico-artistico, ambientale e naturale,  o assicurarne la tutela ed anche la gestione secondo le esigenze del  pubblico interesse;
i. gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione  della fauna, aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico  culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel  quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
j. promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico,  artistico e naturale del Paese mediante opportune iniziative di  educazione ambientale nelle scuole, formazione ed aggiornamento  professionale dei docenti nonché mediante attività di formazione ed  educazione permanente nella società;
k. contribuire alla ricerca scientifica e favorire una conoscenza scientifica diffusa nelle materie in cui opera;
l. promuovere progetti, programmi e Convenzioni nazionali e  internazionali per la conservazione e la tutela del paesaggio e del  patrimonio culturale e ambientale;
m. promuovere idonee forme di partecipazione dei cittadini e la  costituzione di appositi gruppi di giovani, in particolare, per la  tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del territorio;
n. svolgere e promuovere iniziative editoriali relative alle attività e agli scopi dell’Associazione;
o. promuovere la formazione culturale dei Soci anche mediante viaggi, visite, corsi e campi di studio;
p. promuovere la costituzione o partecipare a federazioni di  associazioni con fini anche soltanto parzialmente analoghi, nonché  costituire consorzi e comitati con associazioni o affiliazioni o  gemellaggi, conservando la propria autonomia;
q. realizzare tutte le iniziative anche sul piano giudiziario per la  difesa del patrimonio storico, artistico, archeologico, culturale,  ambientale, in conformità al Decreto del Ministro dell’Ambiente del 20  febbraio 1987, adottato in forza dell’art. 13, 1 e 2, della legge 8  luglio 1986 n. 349 od in forza di altre norme vigenti.

Le attività sono svolte nell’interesse della collettività in favore  dei propri associati o di terzi avvalendosi in modo prevalente  dell’attività di volontariato dei propri associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà inoltre  aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi,  nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento  delle finalità statutarie.

ART. 4 ATTIVITÀ DIVERSE
L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs.  117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al  precedente articolo, a condizione che l’organo di amministrazione ne  documenti il carattere secondario e strumentale nei documenti di  bilancio e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dal D. Lgs.  117/2017 e dai decreti applicativi.

ART. 5 SOCI
Possono diventare Soci tutti coloro che condividono le finalità  dell’Associazione e ne facciano richiesta in conformità alle norme di  legge e dello statuto sociale.

Il Consiglio direttivo nazionale stabilisce le diverse categorie dei soci.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può  essere inferiore al minimo stabilito dall’art. 35, co. 1 del d.lgs. n.  117/2017.

L’iscrizione dei Soci può avvenire direttamente presso la Sede  centrale dell’Associazione o presso una Sezione alla quale è demandata  l’accettazione.

L’ammissione e l’esclusione degli associati è informata a criteri di  democraticità, di non discriminazione e di effettiva partecipazione.  Pertanto hanno diritto di conseguire la qualità di socio tutti coloro  che ne facciano domanda dichiarando di condividere le finalità e gli  scopi che l’Associazione si propone di conseguire, impegnandosi, in caso  di ammissione, ad osservare lo statuto e gli eventuali regolamenti  dell’Associazione nonché le norme di legge applicabili.

L’organo preposto all’esame e alla conseguente ammissione e/o al  relativo rigetto della domanda di ammissione dei soci è il Consiglio  direttivo sezionale dell’Associazione cui essa va indirizzata.

Il Consiglio direttivo sezionale deve deliberare in ordine alla  domanda di ammissione del socio entro sessanta giorni dal suo  ricevimento. In caso di rigetto della domanda di ammissione del socio la  relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, il soggetto che ha  presentato l’istanza di ammissione può presentare ricorso ai sensi  dell’art. 23 d.lgs. 117/2017 al Collegio dei Probiviri che, sentiti  l’interessato, la Sezione competente e, se necessario, il Consiglio  direttivo nazionale, delibera sulle domande non accolte, se non  appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.

Il Consiglio direttivo nazionale può nominare Soci onorari persone che si siano particolarmente distinte negli ambiti propri dell’Associazione.

Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all’organo di amministrazione per iscritto;

- mancato versamento della quota associativa;

- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o  perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);

- esclusione per gravi motivi, tra i quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

L’associato può in ogni momento recedere dall’Associazione inviando  comunicazione scritta all’organo di amministrazione. Il recesso non  prevede la restituzione della quota associativa né di altra somma eventualmente versata all’Associazione. Le dimissioni diventano  effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio  direttivo. L’associato, salvo differente valutazione dell’organo di amministrazione, resta vincolato per specifiche obbligazioni eventualmente assunte.

ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri.

Tutti i soci hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Ogni prestazione a favore dell’Associazione dei Soci che ricoprono cariche elettive è a titolo gratuito. Eventuali richieste di rimborso spese dovranno essere dettagliatamente documentate e in nessun caso  eccedere i costi effettivamente sostenuti.

I soci hanno diritto di ottenere informazioni dall’organo di  amministrazione sulle questioni riguardanti le attività  dell’Associazione e di esaminare i libri sociali, previa richiesta  scritta rivolta all’organo che ne cura la tenuta. Tale richiesta deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni e la visione  avviene presso la segreteria della sede legale alla presenza di un  addetto.

Gli associati dell’Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon  funzionamento dell’Associazione e alla realizzazione delle attività  statutarie;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito dall’Assemblea;
- non arrecare danni morali o materiali all’Associazione.   

ART. 7 PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai residui attivi di gestione, da eventuali lasciti, donazioni e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio direttivo  nazionale ad incrementarlo.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche,  solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di  gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati,  lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli  organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 8 RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • quote sociali;
  • contributi privati;
  • proventi derivanti da attività istituzionali o accessorie o connesse ad esse;
  • contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti.

Tutti i proventi dell’Associazione debbono essere destinati  esclusivamente al suo funzionamento ed alla realizzazione delle attività  istituzionali o ad esse accessorie o strettamente connesse con espresso  divieto, salvo diversa disposizione di legge, di distribuire, durante  la sua vita, in forma diretta o indiretta, utili o avanzi di gestione, fondi di riserve o capitali.

L’Associazione può anche esercitare attività di raccolta fondi  attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di  natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di  interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e  correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L’Associazione redige e deposita il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ai sensi di legge.

ART. 8 bis ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
L’Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L’attività del volontario è prestata in modo personale, spontaneo e  gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente  per fini di solidarietà sociale e, pertanto, non può essere retribuita  in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese  effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro  limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’Associazione  stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal d.lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è, altresì, incompatibile con qualsiasi  forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro  rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

L’Associazione deve assicurare tutti i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato,  nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18  del d.lgs. 117/17.

L’Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 ter SCRITTURE E LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l’Associazione tiene:

a. il Libro degli Associati;

b.
il Registro dei Volontari;

c.
il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo nazionale;

d.
il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni della Giunta nazionale;

e.
il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e di quello di Revisione legale dei conti se nominato;

f.
il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.

Il registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati.

Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio direttivo  nazionale e possono essere esaminati anche da ogni socio, il quale può  estrarne copie.

Il Consiglio direttivo nazionale può approvare un regolamento per disciplinare l’esame di detti Libri e l’estrazione di copie di essi.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni sopra indicati sono tenuti a cura dei rispettivi Organi.

ART. 9 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei Soci;

  • il Consiglio direttivo nazionale;

  • la Giunta nazionale;

  • il Presidente;

  • il Segretario generale;

  • l’Organo di controllo e l’Organo che svolge la funzione di revisione legale dei conti, se nominato;

  • il Collegio dei Probiviri.

ART. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI COMPETENZE
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci con diritto di voto che  risultino iscritti nel libro soci al 31 dicembre dell’anno precedente e che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, di cui al presente articolo;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- fissa l’importo della quota associativa;

- approva il bilancio consuntivo e, se previsto dalla legge, il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 
L’Assemblea dei Soci è convocata in sessione ordinaria dal Presidente entro il mese di aprile di ciascun anno, per deliberare:

  • l’approvazione del bilancio consuntivo e della relazione dell’attività svolta;
  • il programma annuale di attività proposto dal Consiglio direttivo nazionale;
  • la deliberazione sugli eventuali altri argomenti che il Consiglio direttivo nazionale ponesse all’ordine del giorno.

L’Assemblea dei Soci è convocata, in sessione ordinaria ogni tre  anni, dal Presidente per deliberare il rinnovo degli organi sociali:

  • il Consiglio direttivo nazionale;

  • l’Organo di Controllo;

  • l’Organo che svolge la funzione di revisione legale dei conti, laddove necessario e laddove la medesima funzione non sia svolta  dall’Organo di controllo;

  • il Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea dei Soci è convocata, sempre in sessione ordinaria, dal  Presidente, per deliberare sulla responsabilità dei componenti degli  organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e  per promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

L’Assemblea dei Soci è convocata in sessione straordinaria dal  Presidente ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio direttivo nazionale,  ovvero su richiesta dell’Organo di controllo o di quello di revisione  legale dei conti o di almeno un ventesimo dei Soci in possesso dei  requisiti di cui al primo comma.

L’Assemblea straordinaria dei Soci, oltre a quanto sopra indicato:

  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.

ART. 11 ASSEMBLEA DEI SOCI FUNZIONAMENTO
Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’articolo 21, comma 1, c.c.

Le Assemblee straordinarie sono validamente costituite e deliberano  con i quorum fissati dagli artt. 20 e 21 del presente statuto.

L’Assemblea dei Soci è convocata a mezzo di avviso contenente  l’ordine del giorno e la scheda di votazione inviati per posta, o  tramite il Bollettino inviato a tutti i Soci; nell’avviso sono indicati  il giorno della votazione o entro il quale la scheda medesima va  rispedita; in detto avviso è indicato il giorno, l’ora e il luogo in cui  si svolgerà l’Assemblea, nel corso della quale verrà effettuato lo  scrutinio delle schede di votazione.

Lo svolgimento della riunione assembleare nel corso della quale sia prevista la possibilità dell’esercizio del voto per corrispondenza, si  terrà non prima di trenta giorni dalla data dell’invio delle schede,  comprovata da timbro postale, e non prima di quaranta giorni dalla  pubblicazione sul Bollettino dell’Associazione. L’esercizio del diritto  di voto, oltre che per corrispondenza, può avvenire direttamente in  assemblea da parte di ciascun socio o per delega.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi  rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega  scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può  rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Le schede di votazione sono raccolte presso la Segreteria generale.

L’apertura e lo spoglio vengono fatti collegialmente in seduta  pubblica, da un Consigliere appositamente delegato dal Presidente  dell’Associazione, dal Presidente dell’Organo di Controllo o da uno dei  Revisori da lui delegato e dal Segretario generale.

L’esito della votazione viene proclamato in Assemblea e – comunque – portato a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sul sito nazionale  e/o numero del Bollettino successivo alla data di chiusura dell’Assemblea.

In caso di urgenza, il Consiglio direttivo nazionale può abbreviare  di 15 giorni i termini previsti precedentemente, chiedendone ratifica  alla stessa Assemblea così convocata.

L’espressione del voto diretto del socio in Assemblea, ovvero per  corrispondenza o per delega, come sopra previsto, deve avvenire con  modalità che consentono di accertare l’identità e la legittimazione del  Socio e che consentono di verificare l’identità del socio che partecipa e  vota.

ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il Consiglio direttivo nazionale è l’organo di amministrazione  dell’Associazione ed è composto da 24 membri eletti tra i Soci, ogni tre  anni, in sede di Assemblea.

Il Consiglio direttivo nazionale governa l’Associazione ed opera in  attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente.

Il Consiglio direttivo nazionale deve essere composto in modo tale  che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.

Qualora venga meno, per qualsiasi ragione, la maggioranza dei  Consiglieri eletti il Presidente è tenuto ad indire una Assemblea straordinaria.

I Consiglieri prestano la loro opera a titolo gratuito.

I membri uscenti sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

In caso di interruzione del mandato il membro del Consiglio uscente viene sostituito dal primo dei non eletti e dura in carica fino al completamento del mandato del Consigliere uscente. In assenza di  nominativi, il membro del Consiglio uscente viene sostituito attraverso l’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Alle sedute del Consiglio direttivo nazionale partecipano, con voto  consultivo, i Presidenti dei Consigli regionali o loro delegati. Il  Consiglio direttivo nazionale:

  • elegge a scrutinio segreto il Presidente, tre Vicepresidenti e la Giunta esecutiva;

  • attua le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;

  • predispone i programmi di attività e sovrintende alla loro esecuzione;

  • determina la politica dell’Associazione;

  • esercita i più ampi poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione;

  • compila e approva i regolamenti necessari per l’organizzazione e il funzionamento delle varie attività dell’Associazione;

  • delibera l’assenso alle costituzioni di Sezioni, valutata la  rispondenza dell’atto costitutivo, del regolamento e del numero di Soci allo Statuto e ai regolamenti dell’Associazione, e valutato altresì il  parere della Sezione già competente;

  • delibera l’assenso alle costituzioni di Consigli regionali, valutata la rispondenza dell’atto costitutivo e del regolamento allo Statuto ed  ai regolamenti dell’Associazione, indicando le Sezioni comprese  nell’ambito territoriale di competenza;

  • provvede a tutto quanto occorre per la realizzazione dei fini dell’Associazione;

  • approva il bilancio preventivo e la relazione programmatica;

  • approva il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea annuale dei Soci;

  • può delegare parte delle proprie funzioni al Presidente e alla Giunta esecutiva;

  • nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale, ne stabilisce le attribuzioni e il trattamento economico, nel rispetto dell’art. 8 del d.lgs. 117/2017.

Il Consiglio direttivo nazionale si riunisce almeno cinque volte l’anno, su convocazione scritta del Presidente e ogni qual volta 7 dei  suoi membri ne facciano richiesta precisando le materie da sottoporre al  Consiglio direttivo nazionale.

Le sue riunioni sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consigliere che non partecipi, senza motivare la propria assenza con un giustificato motivo, a tre sedute consecutive, è considerato a tutti gli effetti dimissionario.

È necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio direttivo nazionale per deliberare:

- lo scioglimento di Consigli regionali;

- lo scioglimento di Sezioni;

- il deferimento di un Socio al Collegio dei Probiviri;

- ogni altro provvedimento teso a contrastare iniziative delle  Sezioni e dei Consigli regionali non conformi agli scopi istituzionali  dell’Associazione.


Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è  generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale  del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina,  chiedono l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore  indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del  Codice del terzo settore, che la rappresentanza dell’Associazione è attribuita al Presidente del Consiglio direttivo nazionale e in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente vicario.

ART. 13 GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dai tre Vicepresidenti e da cinque Consiglieri eletti a scrutinio segreto dal Consiglio direttivo nazionale.

La Giunta esecutiva è composta in modo tale che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti. Il mandato è di tre anni, salvo revoca del Consiglio direttivo nazionale o decadenza  del medesimo.

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente almeno sei volte l’anno ed esercita:

  • le funzioni di gestione ordinaria dell’Associazione in attuazione  dei programmi di attività approvati dal Consiglio direttivo nazionale e dall’Assemblea;

  • le funzioni di controllo amministrativo sulla organizzazione periferica dell’Associazione;

  • le funzioni ad essa delegate dal Consiglio direttivo nazionale e, in caso di urgenza, ne assume le funzioni.

In quest’ultimo caso le deliberazioni della Giunta esecutiva saranno  sottoposte alla ratifica del Consiglio direttivo nazionale nella sua  prima riunione successiva.

Le riunioni possono svolgersi in presenza o mediante sistema elettronico a distanza che garantisca una efficace partecipazione, precisandolo nella convocazione.

La Giunta esecutiva può validamente deliberare con la presenza di almeno cinque membri.

Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 14 PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione, della quale dirige l’attività e svolge tutte le  funzioni a lui delegate dal Consiglio direttivo nazionale, avvalendosi  del Segretario generale.

Ha altresì la facoltà di promuovere giudizio e resistere in tutte le  sedi giurisdizionali. In caso di assenza o di impedimento del  Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente delegato o,  in mancanza, dal Vicepresidente più anziano per carica. Il Presidente,  sentito il Consiglio direttivo nazionale, convoca ogni qualvolta se ne  manifesti la necessità i Presidenti delle Sezioni e dei Consigli  regionali, o loro delegati, per l’esame delle attività svolte e da  svolgere e per discutere specifici problemi riguardanti l’Associazione.

Il Presidente predispone l’ordine del giorno del Consiglio direttivo nazionale.

ART. 15 SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario generale è nominato dal Consiglio direttivo nazionale su proposta del Presidente secondo le modalità dell’art. 12 e non ha un  rapporto di lavoro subordinato.

Il mandato termina alla scadenza del Consiglio direttivo nazionale o per revoca del Consiglio medesimo e può essere riconfermato. Spetta al Segretario generale:

- sovrintendere al funzionamento della struttura operativa dell’Associazione e alla gestione ordinaria della Sede centrale, del  personale, del patrimonio, in attuazione dei deliberati della Giunta  esecutiva e del Consiglio direttivo nazionale;

- impostare la gestione amministrativa dell’Associazione, inclusa quella relativa alle Sezioni e ai Soci, e predisporre gli atti e i bilanci da sottoporre all’esame degli organi statutari e alla loro approvazione;

- garantire le condizioni di operatività delle commissioni, dei gruppi di lavoro, della redazione del Bollettino;

- coadiuvare il Presidente, la Giunta esecutiva e il Consiglio direttivo nazionale e dare attuazione operativa alle rispettive  deliberazioni e quanto altro possa essere deliberato dal Consiglio direttivo nazionale.


Il Segretario generale partecipa di diritto, senza diritto di voto,  alle riunioni del Consiglio direttivo, della Giunta e di ogni altro  organo o commissione dell’Associazione, esclusi l’Organo di controllo,  quello della Revisione legale dei conti e il Collegio dei Probiviri.

ART. 16 COMPOSIZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO
L’Assemblea dei soci elegge l’organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora lo ritenga opportuno.

L’organo di controllo è formato, secondo quanto stabilito  dall’Assemblea all’atto della nomina, da un Controllore Unico o da un  Collegio di Controllori composto da tre Controllori effettivi, a uno dei  quali il Consiglio direttivo attribuisce la carica di Presidente del  Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un  Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori  sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno  l’incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso  di cessazione della carica dei soggetti che compongono l’Organo di  Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del  Consiglio direttivo nazionale, la notizia della cessazione dalla carica  del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;

oppure

- un soggetto iscritto all’ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro;

oppure

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e  composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori  Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a  una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali;

oppure

- soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro;

oppure

- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora competa all’Organo di Controllo l’esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei  Controllori (e due Controllori supplenti) tutti iscritti nel Registro  dei Revisori Legali.

ART. 16 bis INELEGGIBILITÀ E DECADENZA DEI MEMBRI DELL’ORGANO DI CONTROLLO
Non possono essere eletti alla carica di componente dell’Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall’Ufficio:

  • coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 c.c.,  vale a dire l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato  condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai  pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;

  • il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei  Consiglieri, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini  entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate  dall’Associazione;

  • coloro che sono legati all’Associazione o alle società da questa  controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di  consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti  di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;

  • coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

  • coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti  iscritti all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori  Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del  Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

ART. 16 ter DURATA IN CARICA DELL’ORGANO DI CONTROLLO
L’organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in  coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio  consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell’organo di Controllo sono rieleggibili.

ART. 16 quater COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di Controllo:

a. vigila sull’osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b. vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell’Associazione;

c. vigila sul rispetto delle disposizioni del d. lgs. 8 giugno 2001 numero 231, qualora applicabili;

d. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e. esercita il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,  solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme  di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;

f. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 CTS;

g. può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere  individualmente i singoli membri dell’Organo di Controllo), ad atti di  ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio direttivo, al  predetto fine, notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su  determinati affari.

I membri dell’Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio direttivo e della Giunta Esecutiva.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del  luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da  trattare.

L’avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza,  l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano  presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente  costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione,  qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza,  impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei controllori più  anziano di età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il  voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei  Controllori.

In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di  astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti  dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a  condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di  buona fede e parità di trattamento dei membri del Collegio dei  Controllori. In tal caso è necessario che:

a. sia consentito al presidente dell’adunanza di accertare  inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di  regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle  presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti  all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere  allegato al verbale dell’adunanza;

c. sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;

d. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del  giorno;

e. ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati  nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali  gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione  nel luogo ove sono presenti il presidente dell’adunanza e il soggetto  verbalizzante.

ART. 16 quinquies COMPENSO DELL’ORGANO DI CONTROLLO
I componenti dell’Organo di Controllo e coloro che esercitano la funzione di revisione legale hanno diritto al compenso stabilito  dall’Assemblea dei soci al momento della nomina.

ART. 16 sexies ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE
La funzione di revisione legale ove non svolta dall’Organo di controllo, è esercitata da una persona fisica o da una società iscritta  nel Registro dei Revisori Legali.

ART. 16 septies RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI DELL’ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE LEGALE
La responsabilità dei membri dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall’art. 28 CTS.

ART. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea dei Soci ogni triennio ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Probiviri deve essere composto in modo tale che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.

Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri, oltre ad esaminare e a pronunciarsi sulle  domande degli aspiranti soci già rigettate dai Consigli direttivi  sezionali, si pronuncia su ogni questione deontologica, deliberando la  censura o la sospensione o l’espulsione del Socio.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti.

L’appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi carica all’interno dell’Associazione.

I Probiviri sono rieleggibili.

ART. 18 SEZIONI E CONSIGLI REGIONALI
Le Sezioni e i Consigli regionali sono costituiti con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale.

Le Sezioni ed i Consigli regionali operano sulla base di regolamenti  approvati dai rispettivi Consigli direttivi, che dovranno recepire le  finalità e le modalità organizzative definite dallo Statuto  dell’Associazione e dal regolamento-tipo deliberato dal Consiglio  direttivo nazionale. Le sezioni e i Consigli regionali realizzano le azioni di interesse dell’Associazione nel territorio di competenza, si  relazionano con le istituzioni e gli attori pubblici e privati che operano sul territorio di competenza nel rispetto dei principi e dei  programmi nazionali dell’Associazione, sottopongono agli organi  nazionali i ricorsi in giudizio riferiti al territorio di competenza, gestiscono le risorse dell’Associazione presenti sul territorio di  competenza.

Le Sezioni e i Consigli regionali non hanno autonomia giuridica né fiscale.
Le riunioni possono svolgersi in presenza o mediante sistema elettronico a distanza che garantisca una efficace partecipazione,  precisandolo nella convocazione.

Il Consiglio direttivo delle Sezioni deve essere composto in modo tale che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.

Le Sezioni e i Consigli regionali realizzano, nell’ambito territoriale di competenza, le finalità statutarie dell’Associazione e  partecipano, in sede nazionale, alle scelte di politica culturale.

I Consigli regionali, che costituiscono organo di coordinamento  territoriale delle Sezioni, attuano altresì i programmi nazionali nelle  realtà regionali ed hanno il compito di mantenere i rapporti con le  istituzioni e le realtà sociali della regione.

Il Presidente può delegare i Presidenti dei Consigli regionali e delle Sezioni a promuovere giudizi nelle sedi giurisdizionali per conto  dell’Associazione.

ART. 19 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017.

Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio direttivo nazionale  approva la relazione sull’attività svolta e il bilancio consuntivo  dell’anno trascorso e li sottopone, unitamente alla relazione  dell’Organo di controllo e dell’Organo della revisione legale dei conti  se nominato, all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, nel rispetto  degli obblighi di pubblicità e di trasparenza previsti dal Codice del  terzo settore.

Dopo l’approvazione in Assemblea, l’organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal d.lgs. 117/2017.

L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a  seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in  calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19 bis BILANCIO SOCIALE
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs.  117/2017, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere  tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI PER LE MODIFICHE STATUTARIE
Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea a  maggioranza dei due terzi dei votanti, il cui numero non dovrà essere  inferiore a un sesto del numero dei Soci.

ART. 21 SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei Soci,  l’Assemblea può deliberare lo scioglimento dell’Associazione, nominando  il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del  Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione  imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza,  alla Fondazione Italia sociale.

ART. 21 bis RINVIO
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non  previsto in esso, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle  relative norme di attuazione, dal codice civile e dalla ulteriore  legislazione, ad essa applicabile in ragione delle finalità ed attività perseguite.

L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione  dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 22 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CLAUSOLA DI DELEGA PER LE MODIFICHE STATUTARIE
Tutte le disposizioni previste nel presente statuto, compreso  l’utilizzo dell’acronimo APS nella denominazione dell’Associazione,  saranno efficaci solamente a partire dal momento in cui l’Associazione conseguirà l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore che dovrà avvenire a richiesta del Presidente pro tempore della medesima Associazione dopo che sarà stato reso operativo lo stesso Registro  unico nazionale del terzo settore e dopo che sarà stata data  l’autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 10 dell’art. 101 del Codice del terzo settore. Di conseguenza fino al momento in cui l’Associazione non risulterà iscritta nel citato Registro unico nazionale del terzo settore, essa sarà retta e funzionerà secondo lo statuto vigente al momento della deliberazione di adeguamento al codice del terzo settore. L’Assemblea dei Soci che ha approvato l’adeguamento dello statuto alla disciplina sopravvenuta di cui al Codice del terzo settore (d.lgs. 117/2017) ha delegato altresì al Presidente pro tempore dell’Associazione ogni potere per apportare al presente Statuto, tutte  quelle modifiche, integrazioni e/o modificazioni che venissero richieste  in sede di iscrizione dell’Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui alla lettera g) dell’art. 46 del Codice del Terzo  settore.

[Approvato dall’Assemblea dei Soci dell’Associazione in data 16 gennaio 2023]
IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI
1. La costituzione di Sezioni è decisa dal Consiglio direttivo nazionale dell’Associazione su motivata richiesta di almeno 15 soci in regola con il versamento delle loro quote, residenti e  domiciliati tutti nello stesso ambito territoriale ove essi intendono costituire la Sezione, sentito il parere della Sezione entro il cui territorio la nuova Sezione si forma e quello del Consiglio regionale competente. La richiesta dev’essere corredata da un programma triennale di attività e da una carta geografica che illustri il perimetro del territorio della Sezione.
All’atto del riconoscimento il Consiglio direttivo nazionale dell’Associazione delimita il territorio di competenza della Sezione, che può tuttavia essere modificato a seguito della costituzione di nuove Sezioni. Ogni Sezione opera nel proprio ambito territoriale, in spirito di positiva collaborazione con le Sezioni confinanti. In particolare le Sezioni confinanti sono tenute a collaborare su materie di comune competenza geografica, ed a portare eventuali questioni di comune competenza e controversie in prima istanza all’attenzione del Consiglio regionale dell’Associazione.

2. Le Sezioni operano nel quadro delle finalità indicate nell’art. 3 dello Statuto dell’Associazione per realizzare localmente i fini statutari mediante l’attuazione di programmi annuali.

3. Fanno parte della Sezione i soci che risiedono o sono domiciliati nell’ambito del territorio di competenza della Sezione stessa, eventualmente suddivisi in Gruppi di soci per località del territorio. La Sezione può costituire gruppi sul territorio che formano presidi per attuare a livello locale gli scopi statutari dell’Associazione, sotto il controllo del Consiglio direttivo della Sezione. Fanno inoltre parte della Sezione coloro che vi aderiscono in base all’art. 5, quarto capoverso dello Statuto. Un elenco aggiornato dei soci iscritti alla Sezione sarà tenuto a cura del Segretario ed una copia definitiva di esso dovrà essere rimessa alla Sede Centrale dell’Associazione entro il 31 dicembre di ogni anno. Delle iscrizioni pervenute direttamente alla Sede Centrale deve essere data notizia alla Sezione di competenza ai fini dell’accettazione.

4. La Sede Centrale dell’Associazione delega alla Sezione l’incarico di riscuotere per proprio conto le quote dei soci per la loro trasmissione al centro. Per il proprio funzionamento, le Sezioni sono autorizzate a trattenere sulle quote di cui sopra un’aliquota determinata dal Consiglio direttivo nazionale; esse possono anche richiedere un contributo speciale e volontario ai soci della Sezione. Possono altresì chiedere alla Sede Centrale entro la scadenza da questa indicata per la presentazione annuale del conto preventivo un contributo finanziario motivato per la realizzazione di progetti specifici. Le Sezioni contribuiscono inoltre a formare le risorse del Consiglio regionale. La gestione delle entrate ottenute a seguito di azioni legali avviate dalla Sezione compete comunque alla Sede Centrale.

5. Gli organi della Sezione sono: l’Assemblea; il Consiglio direttivo; il Presidente.

6. L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola col pagamento delle quote sociali entro il 31 dicembre dell’anno precedente; godono dell’elettorato attivo e passivo i nuovi soci la cui data di iscrizione precede di almeno sei mesi quella dell’Assemblea.
Essa è convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno e almeno una volta l’anno in sessione ordinaria entro il 15 febbraio, per l’approvazione della gestione finanziaria, per esaminare ed approvare l’attività della Sezione e discutere i programmi di azione futura e per eleggere, ove occorra, il Consiglio direttivo. Si riunisce in sessione straordinaria quando almeno un quinto dei soci facenti parti della Sezione ne faccia richiesta al Consiglio direttivo. La convocazione dell’Assemblea verrà effettuata almeno 15 giorni prima o con lettera o con inserzione sui quotidiani locali prescelti dal Consiglio direttivo o, qualora esista, nel bollettino della Sezione. Di ogni convocazione dovrà essere data notizia alla Sede Centrale.

7. Il Consiglio direttivo della Sezione è composto  di almeno 5 soci eletti dall’Assemblea fra i Soci iscritti alla Sezione  stessa. Il numero (sempre dispari) dei Consiglieri da eleggere può  essere stabilito dall’Assemblea. L’elezione avviene a scrutinio segreto. Le schede espresse saranno valide soltanto se contenenti l’indicazione di un numero di candidati non superiore alla metà più uno del numero dei Consiglieri da eleggere. I nuovi candidati devono essere presentati da almeno tre soci. I membri del Consiglio direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio è l’organo propulsore della Sezione, della quale predispone e sviluppa l’attività, provvedendo a quanto occorra per il  suo funzionamento. Il Consiglio è convocato dal Presidente, e può essere convocato su richiesta di un terzo dei consiglieri. Esso mette a punto programmi annuali di attività che trasmette alla Sede Centrale entro il 15 novembre di ogni anno, assieme al conto preventivo della Sezione. In mancanza di tale adempimento la sede centrale disporrà per acquisire i dati presso la sezione ed il conto preventivo di questa viene compilato d’ufficio dalla Sede Centrale sulla base di un’estrapolazione di quello dell’anno precedente.
Al termine di ogni anno il Consiglio elabora una relazione sull’attività della Sezione che, dopo l’approvazione dell’Assemblea, viene inviata alla Sede Centrale dell’Associazione entro il 15 febbraio dell’anno successivo, unitamente al conto consuntivo della gestione finanziaria. In mancanza di tale adempimento interviene la Sede Centrale per acquisire i dati e le informazioni necessari a formulare il conto consuntivo della Sezione, utile per elaborare il bilancio consuntivo nazionale.

8. Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il Presidente ed almeno un Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario della Sezione. Ove occorra, elegge una Giunta esecutiva di cinque o più membri, e può nominare anche un socio quale Segretario della Giunta stessa. Il Consiglio direttivo nomina il delegato Educazione Ambiente  della Sezione.
Al Segretario compete: la tenuta del libro soci, la compilazione dei verbali, la verifica della esecuzione delle delibere, la cura della corrispondenza e della documentazione. Al Tesoriere compete la redazione dei conti preventivo e consuntivo.

9. Il Presidente rappresenta la Sezione ed è membro del Consiglio regionale dell’Associazione. Lo stesso Presidente non può essere nominato per più di tre mandati consecutivi, in analogia a quanto previsto dall’art. 12 dello statuto e dall’art. 5 del Regolamento dei CR, fatte salve oggettive difficoltà debitamente motivate da parte del CD di Sezione in carica. I Presidenti con oltre 3 mandati in carica all’atto della presente modifica del Regolamento possono concludere il mandato in corso.
Al Presidente può essere delegata parte delle funzioni del Consiglio. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti; per la validità delle delibere, si richiede la maggioranza dei votanti. Di ogni seduta si compila un verbale, che viene approvato nella seduta successiva.
In ogni caso per conto dell’Associazione i componenti del Consiglio prestano la loro opera a titolo gratuito. Il mancato versamento della  quota associativa comporta la decadenza dalle cariche sociali. Il consigliere che non partecipa a tre sedute successive senza darne  giustificazione può essere dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ incompatibile con la carica di consigliere l’assunzione di incarichi amministrativi pubblici in amministrazioni ed enti locali nel territorio di competenza della Sezione.
Il Consiglio direttivo della Sezione delibera sulle richieste di ammissione di soci alla Sezione. In mancanza di risposta entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, essa s’intende accolta. Contro le delibere del Consiglio direttivo della Sezione è ammesso ricorso al Consiglio direttivo nazionale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Consiglio direttivo della Sezione informa sulle  attività della Sezione anche i soci residenti o domiciliati nel territorio di competenza della Sezione, i quali siano iscritti presso la Sede Centrale o altra Sezione e ne facciano richiesta.

10. Una Sezione può essere sciolta qualora sia verificata in essa da oltre un anno la mancanza del numero di soci di cui all’art.1. Una sezione può essere sciolta anche per la ingiustificata mancata partecipazione per tre volte al CR di riferimento. Analogamente a quanto avviene per le Sezioni che non inviano per tempo i bilanci, le Sezioni che non partecipano alle riunioni dei Consigli regionali non avranno diritto al 5 per mille.
La Sede Centrale amministra il patrimonio della Sezione disciolta. I soci della Sezione disciolta, in mancanza di espressa intenzione di afferire alla Sede Centrale, vengono inseriti nella Sezione che rimane competente per il loro territorio di residenza o domicilio.

11. Le controversie tra soci e Sezioni di una stessa regione sono risolte in prima istanza dalla Giunta regionale dell’Associazione. Contro la decisione della Giunta Regionale è ammesso ricorso alla Giunta nazionale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Ogni controversia tra Sezioni, come pure tra Sezioni e Consigli Regionali e/o la Sede Centrale, avente per oggetto contenuti, metodi, regolamento, criteri di gestione e di funzionamento della Sezione e/o del Consiglio Regionale e/o della Sede Centrale, è di competenza della Giunta nazionale. Contro le decisioni della Giunta è ammesso ricorso dell’interessato al Consiglio direttivo nazionale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Contro le delibere del Consiglio direttivo nazionale è ammesso ricorso ai Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

12. L’esame di ricorsi dei soci concernenti materie relative al controllo dell’amministrazione della Sezione compete al Collegio dei Revisori dei Conti nazionale.

13. L’esame delle controversie tra soci in materie di natura etica e deontologica compete al Collegio dei Probiviri.

14. Il presente Regolamento entra in vigore il 1.9.2002.

[Approvato dal Consiglio Direttivo nazionale in data 5 febbraio 2005]
[Modificato dal Consiglio direttivo nazionale in data 12 gennaio 2019]


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